Art. 6.
(Comunicazione al tribunale
per i minorenni).

      1. Il primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Per i delitti previsti dalla sezione I del presente capo, commessi in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio ovvero al luogo di temporaneo soggiorno del minore».

 

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