1. Il primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per i delitti previsti dalla sezione I del presente capo, commessi in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio ovvero al luogo di temporaneo soggiorno del minore».